Associazione tutela del patrimonio storico
della Val Divedro
Statuto
- Art 1 Denominazione e scopo
E' costituita una associazione denominata "Associazione di tutela del
patrimonio storico della Valle Divedro". Ha lo scopo di promuovere lo
studio del patrrimonioo culturale, arrtistico, archeologico e territoriale
della Val Divedro, di curarne la salvaguardia e valorizzazione, anche
diffondendo nel pubblico l'interesse per questa valle. E' apolitica e
senza fini di lucro.
- Art.2 Sede.
L'associazione ha sede in Varrzo, piazza Bono n. 1
- Art 3 Soci.
Soci dell'associazioone possono essere tutte le persone fisiche e giuridiche,
nonche' le associazioni di fatto, gli enti pubblici e privati e gli organi di
Stato. La relativa domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo verificando
il versamento della quota associativa e la qualita' di socio si acquista con
l'iscrizione nel Libro dei Soci.
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) ordinari b) benemeriti c)onorari
- Art 4 Diritti e doveri dei soci
Ciascun socio ha diritto:
di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente
Statuto e dal regolamento da esso derivato; di votare ed eleggere le cariche
sociali ed esservi eletto; di chiedere la convocazione dell'assemblea nei
termini previsti dal presente Statuto; di formulare proposte nell'ambito dei
programmi dell'Associazione.
Ciascun socio ha il dovere:
di rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi
associativi; di versare la quota associativa; di non compiere atti che
danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione.
La qualita' di socio si perde per dimissioni, per morosita' o per esclusione.
Perdono la qualita' di socio per morosita' coloro che, entro il termine
determinato, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.
Perdono la qualita' di socio per esclusione coloro che con gravi inadempienze
nei confronti del presente Statuto rendono incompatibile il mantenimento del
rapporto associativo.
- Art. 5 Patrimonio Il patrimonio e' costituito dai beni mobili e immobili
che diverranno di proprieta' dell'associazione, da eventuali erogazioni. donazioni
e lasciti, da eventuali fondi di riserva. Per il raggiungimento degli scopi
sociali. l'associazione dispone prioritativamente delle quote sociali, delle
oblazioni volontarie dei soci, di sovvenzioni e contributi elargiti da enti
o privati, dei proventi delle inziative promosse.
L'es4ercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
- Art. 6 Organi Associativi
Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Ravisori dei Conti, il Segretario
ed il tesoriere.
- Art. 7 Assemblea
L'assemblea e' costituita dai soci che risultano iscritti nell'apposito Libro
dei Soci, in regola con il versamento della quota associativa.
L'asseblea ordinaria, da convocarsi almeno una volta all'anno, approva il
bilancio consuntivo e preventivo, delibera sugli indirizzi di politica ganerale
dell'associazione e sulle attivita' da svolgere per il reggiungimento degli
scopi sociali, elegge il Consiglio Direettivo, il Cccollegio dei Probiviri
ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Approva il Regolmento asociativo e
le sue eventuali modifiche. L'assemblea staordinaria delibera sulle modiffiche
dello Statuto, sulla sostituzione di parte o di tutto il Consiglio Direttivo,
sulla fusione con altri circoli o associazioni, sullo scioglimento e sull'estinzione
dell'associazione.
Le convocazioni si effettuano mediante comunicazione scritta aadiretta a
ciascun socio oppure mediante affissione nellalbo dell'associazione dell'avviso
di convocazione che indica l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su
domanda motivata e firmata daaa almeno un decimo dei soci.
BR>I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del
Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le
deliberazioni in merito alla responsabilita' di consiglieri.
L'assemblea e' presiedutea dal Presidente del Consiglio Direttivo ed
in sua mancanza dal Vicepresidente; solo in mancanza di entrambi l'assemblea
nomina un proprio presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario
e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Compete al Presidente dell'assembles
la constatazione della regolarita' delle deleghe ed in genere del diritto di
interevento all'assemblea stessa. Delle riunioni si redige processo verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le assemblee sono validalmente costituite e deliberano con le maggioranze
previste dall'art. 21 del Codice Civile.
- Art.8 Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo e' eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.
Il numeeero dei Consiglieri viene determinato dall'Assemblea, in numero di
cinque, sette o nove membri. Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il
Presidente ed il Vicepresidente . Nomina il Segretario ed il Tesoriere, fra
i soci non eletti negli organi associativi,
Il consiglio Direttivo e' l'organo amministrativo proponente, investito
dei piu'n ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
senza limitazioni. E' investito di tutti i poteri per il raggiungimnto dei
fini tatutarim fatta solo eccezione per quelli che la Legge o lo Statuto
riservano all'Assemblea.
- Art. 9 Presidente
- Art. 10 Collegio dei probiviri
- Art. 11 Segretario - Tesoriere
- Art 12 Collegio dei revisori dei conti
- Art. 13 Gratuita' della cariche
- Art 14 Scioglimento
- Art. 15 Rinvio al codice civile
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Pagine tenute da Rodolfo Pardi.
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